20 Giugno 2018 – ANAC. Ferma restando la  discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta della formula  dell’attribuzione del punteggio al prezzo «la formula di proporzionalità  inversa, spesso utilizzata dalle stazioni appaltanti per disincentivare ribassi  eccessivi, persegue tale condivisibile finalità operando una riduzione drastica  del differenziale di punteggio intercorrente tra l’offerta più alta e l’offerta  più bassa finendo per alterare in modo poco trasparente il rapporto tra offerta  tecnica e offerta economica stabilito dalla legge di gara, in contrasto con le  indicazioni fornite dal legislatore nell’Allegato P al d.P.R. n. 207/2010 e  attualmente dall’Autorità nelle Linee guida n. 2 del 21 settembre 2016 recanti  “Offerta economicamente più vantaggiosa»..

Consulta qui la Delibera n. 481 del 23/05/2018

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