02 Luglio 2018 – TAR. E’ illegittima l’esclusione da una gara di appalto motivata con riferimento al fatto che il plico contenente l’offerta è pervenuto lacerato presso la sede della Stazione appaltante se: «a) dai verbali della commissione e dalla documentazione di gara risulti che, immediatamente dopo la consegna alla P.A., la dipendente che ha preso in carico il plico medesimo – dichiarato “lacerato” – lo ha immediatamente fotografato e ha proceduto all’annotazione dello stato di lacerazione; b) la stazione appaltante ha provveduto a custodire il plico in cassaforte e di tale modalità di conservazione la Commissione giudicatrice ha dato atto nei relativi verbali, senza rilevare che il plico ha subito modifiche; c) non sussistano elementi tali da ritenere che il plico sia stato interessato da manipolazioni e/o manomissioni; e ciò sul rilievo che la lacerazione della busta che contiene l’offerta di gara non sempre è motivo di esclusione. E’ conforme al principio di ragionevolezza, infatti, ritenere che la lacerazione tale da non compromettere il principio di segretezza delle offerte nelle gare d’appalto, consente l’applicazione del criterio di massima partecipazione».

Consulta qui il Tar Val d’Aosta, sentenza n. 34/2018

 

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