09 Luglio – CGARS. La limitazione temporale di efficacia dell’informativa antimafia prevista prima dall’art. 2, comma 2, del d.p.r. n. 252/1998 pari a sei mesi ed ora all’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 (divenuta pari a dodici mesi) deve intendersi riferita ai casi in cui sia attestata l’assenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già agli elementi ritenuti indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma, sino al sopraggiungere di fatti nuovi e diversi.

Consulta qui il CGARS, sentenza n.372 del 29/06/2018

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