18 Luglio 2018 – CDS. Nella gare di appalto di servizi e forniture «la revisione dei prezzi negli non è obbligatoria in base al codice dei contratti pubblici, ma è applicabile dalle stazioni appaltanti sia agli appalti nei settori ordinari che a quelli nei settori speciali» se prevista dagli atti di gara. In materia, l’art. 106, comma 1 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che «contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi«.

Consulta qui il Consiglio di Stato, sentenza n. 3768/2018

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