09 Ottobre 2018 – TAR. Nelle gare di appalto in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa «la valutazione dell’offerta tecnica compete alla commissione di gara e il responsabile unico del procedimento, qualora ravvisasse un errore sui requisiti tecnici di ammissione dell’offerta, non può adottare provvedimenti autonomi senza un nuovo coinvolgimento dell’organo competente».

Consulta qui il Tar Lombardia, sentenza n.906/2018

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