30 Luglio 2018 – ANAC. Anac ha fornito indicazioni sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate. In particolare «la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un  momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle  offerte) non sia legittima, in quanto:

  1. fuoriesce  dal perimetro applicativo della disposizione del predetto articolo 79,  comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
  2. determina,  in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un  significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo  organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti  pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non  ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta».

Consulta qui il Comunicato ANAC del 18/07/2018

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