23 Maggio 2018 – CORTE DEI CONTI. Risponde del danno erariale  il dirigente dell’ente pubblico che« procede all’affidamento diretto, senza gara, a soggetti privati di una concessione di servizi a fronte della corresponsione di canoni irrisori o nulli». Si determina in tal caso un danno scaturente dall’illecita elusione delle regole poste a presidio del necessario confronto concorrenziale rientra nella categoria del danno patrimoniale, per cui non è sufficiente per configurarlo il mancato rispetto in sé delle regole della concorrenza e la conseguente alterazione della scelta dell’amministrazione.

Consulta qui la Sentenza n.130/2018

 

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