19 Dicembre 2018 TAR. La segnalazione all’ANAC non ha autonoma valenza lesiva. Infatti, spetta all’Autorità valutare se la segnalazione implica l’annotazione del fatto nel Casellario informatico o l’irrogazione di altre sanzioni. Inoltre, l’ordinamento – art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 11 del Regolamento ANAC del 6 giugno 2018 – impone alle stazioni appaltanti di segnalare all’ANAC qualsiasi provvedimento di esclusione, revoca, etc. che si fondi su motivazioni riferibili alla inaffidabilità, sotto ogni profilo, del concorrente o dell’aggiudicatario.

Consulta qui TAR Marche n. 786/2018

 

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