22 Gennaio 2019 TAR. La incompatibilità del ruolo del responsabile del procedimento con il ruolo di membro del seggio di gara è venuta meno a seguito della modifica intervenuta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con una nuova formulazione dell’art. 77, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016.  Infatti, non vi è incompatibilità se non sono rilevati elementi sintomatici di un’interferenza fra le funzioni assegnate al RUP e quelle della Commissione di gara, tali da compromettere l’imparziale svolgimento dell’incarico di membro della commissione di gara da parte della stessa persona che ne ha assunto le funzioni di RUP.

Consulta qui il TAR Abruzzo n.53/2019

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