01 Febbraio 2019 TAR. La procedura di gare deve essere attuata dalla Stazione appaltante nella forma della comunicazione individuale a mezzo p.e.c., la quale, anche alla luce del comma 9 dell’art. 83 Codice, è l’unica idonea a garantire pienamente la conoscenza di una informativa decisiva per evitare alla concorrente l’esclusione dalla gara.

Consulta qui il TAR Lazio n.1192/2019

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