17 giugno 2021 CGARS. L’assenza di una esplicita suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie da parte della Stazione Appaltante non comporta l’inammissibilità della partecipazione nella forma di raggruppamento verticale. Ciò che rileva è infatti l’indicazione, da parte della Stazione Appaltante, di prestazioni differenziate tra loro che richiedano un diverso apporto specialistico e professionale, essendo ad esempio sufficiente una divisione dei corrispettivi (e quindi differenziazione del valore economico delle prestazioni) in base alle singole prestazioni. Irrilevante è invece che venga indicato un singolo CPV.

Consulta qui il CGARS n. 498/2021