Con deliberazione n.1007 del 11/10/2017 sono state aggiornate le Linee guida n.3  recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”rese nel  2016.
Nel testo modificato in virtù del decreto correttivo viene ribadito il ruolo fondamentale del RUP che «deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere». Qualora poi  l’organico della Stazione appaltante «presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice». Negli altri casi è possibile  individuare «un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri 4 dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida».
Nella fase antecedente alla programmazione il RUP viene investito del del compito di  «formula(re)proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice».
Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: a«. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento; c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento». Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori «non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione».

Qui Linee Guida n.3 Aggiornate

 

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