12 novembre 2017 – TAR. È illegittima la composizione della commissione giudicatrice  «nel caso in cui il relativo presidente abbia approvato: a) l’indizione della gara stessa, con il relativo criterio di aggiudicazione; b) il bando integrale ed i relativi allegati (tra cui il capitolato speciale d’appalto, gli elaborati di progetto e i modelli di istanza, di presentazione offerta tecnica ed economica); c) abbia nominato la commissione giudicatrice, indicando se stesso quale presidente; d) abbia approvato tutti i verbali e formulato la proposta di aggiudicazione; e) abbia, infine, disposto l’aggiudicazione definitiva». In questi casi, infatti il presidente può assumere il ruolo in questione, «ai sensi dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”».

Qui Sentenza Tar Lombardia n. 1306 del 04/11/2017

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