CORTE DEI CONTI. La stazione appaltante in regime di contabilità economica «può ricorrere all’applicazione dell’articolo 113, comma 1, del d.lgs. 50/2016 a condizione che la precisa individuazione dell’entità degli oneri del personale interno sia oggetto di una specifica e attendibile contabilità di tipo analitico». Dunque, in tali circostanze «la copertura per gli oneri derivanti da attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici effettuate da personale interno, anche di qualifica dirigenziale (deve essere inserito)nell’ambito della voce “spese tecniche” del quadro economico dell’opera.

Qui Deliberazione n.62 del 21/11/2017

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