5 febbraio 2018 – TAR. Illegittima la clausola di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede di attribuire al punteggio economico, quale tetto massimo, il 40%  tenuto conto che l’art. 10-bis dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, introdotto dall’art. 60 del d.lgs. n. 56/2017, impone alla stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

 

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