24 Febbraio 2018 – CDS. Nella gara di appalto, il recesso di una o più imprese dell’ATI è possibile «se quelle rimanenti siano in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, in quanto solo nelle ipotesi di aggiunta o di sostituzione nell’ATI di un’impresa resta impedito all’amministrazione un controllo tempestivo e completo del possesso dei requisiti anche da parte della nuova compagine associativa».

Consulta qui il Consiglio di Stato, sez V, sentenza n.1031 del 19/02/2018

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