01 Marzo 2018 – TAR Sardegna: è legittimo attribuire al segretario comunale la funzione di responsabile unico del procedimento anche in relazione a più gare.

Il collegamento tra il ruolo di RUP/dipendente di ruolo deve essere inteso non in senso formalistico ma caso mai funzionale rispetto alle esigenze e agli obiettivi della stazione appaltante, per cui un segretario comunale può anche essere responsabile unico del procedimento in relazione a più gare.

E’ quanto affermato dal Tar Sardegna con la sentenza 95/2018 dello scorso 8 febbraio, riferita ad una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del centro residenziale per anziani, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la quale era stato opposto ricorso lamentando la violazione dell’art. 31 del Codice Appalti, dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e delle linee guida ANAC, in quanto l’individuazione del segretario comunale del comune quale responsabile unico del procedimento integrerebbe un radicale vizio di competenza che inficia tutti gli atti della gara.

La ragione di tale illegittimità, ad avviso della ricorrente, risiede essenzialmente nel contrasto tra la previsione dell’art. 31 del Codice (secondo cui il RUP deve essere nominato nell’ambito dei “dipendenti di ruolo” della stazione appaltante) e le norme che regolano la figura del segretario comunale (in specie, l’art. 97 del TUEL) dalla quale si evince che quest’ultimo è un dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali, e non dell’amministrazione comunale presso il quale svolge il servizio.

Inoltre, si contesta la nomina del responsabile del procedimento anche sotto altro profilo, in quanto, cioè, il medesimo soggetto è stato preposto all’espletamento di una pluralità di procedure di gara concernenti la gestione del medesimo centro residenziale per anziani, dal che deriverebbe l’ulteriore violazione dell’art. 31 cit., il quale prevede la nomina del RUP “per ogni singola procedura”.

Per i giudici amministrativi, entrambi i motivi sono infondati poiché, rispettivamente:

al segretario comunale spetta l’espressione dei pareri tecnici di competenza dei responsabili dei servizi, ove tali figure non siano presenti nella struttura dell’ente locale; e, in ogni caso, il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (art. 97, comma 4, lettera d), del TUEL. Tra le quali rientra, come esplicitamente contemplato all’art. 109, comma 2, del TUEL, la possibilità di essere nominati responsabili degli uffici e dei servizi; e, quindi, assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del TUEL (tra le più significative per la diretta rilevanza nella fattispecie in esame, basti citare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti);

l’art.31 del Codice Appalti “esige che sia nominato un responsabile per ogni procedura di affidamento ma non che il medesimo responsabile non possa essere nominato per diverse procedure di gara”.

Consulta qui la sentenza 95/2018 del Tar Sardegna.

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