11 Aprile – TAR. Nelle procedure di gara telematiche non sono necessarie le sedute pubbliche. Invero in tali procedure atteso che l’art. 58 D. Lgs. 50/2016, «non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica «non rilevano i canoni storici sottesi al principio che la pubblicità è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa » in quanto  «è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste contenenti le offerte assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che necessariamente devono presiedere le procedure di gara». Dunque «grazie ai vincoli del sistema informatico, fino alla data e ora della seduta di gara, definita in fase di creazione della procedura, non è consentito accedere ai documenti dei partecipanti, né modificare i file; le fasi di gara, inoltre, seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, incorruttibilità e intangibilità del contenuto delle offerte, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti».

Consulta qui il Tar Veneto, sentenza n.307/2018

Lascia un commento