26 Aprile – TAR. Nella gara di appalto per l’affidamento di lavori «deve ritenersi illegittima, per incompatibilità e per violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, la composizione della commissione giudicatrice di una gara indetta da un Ente locale, nel caso in cui sia stato nominato, quale Presidente, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, che ha redatto e sottoscritto il bando di gara e che ha anche partecipato alle attività propedeutiche relative alla approvazione del progetto esecutivo».

Consulta qui il Tar Calabria, sentenza n. 952/2018

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