30 Aprile – TAR. La revoca della gara per  un grave vizio progettuale imputabile alla stazione appaltante «rende fondata la domanda risarcitoria proposta da parte dell’aggiudicataria provvisoria nei limiti della cosiddetta responsabilità precontrattuale per culpa in contraendo di cui all’ art. 1337 c.c., e quindi nei limiti del c.d. “interesse negativo” della parte ricorrente a non investire inutilmente tempo e risorse economiche per partecipare ad una gara d’appalto viziata ab origine da carenze progettuali».

Consulta qui il Tar Piemonte, sentenza n. 482/2108

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