03 Maggio – TAR.  Nelle more dell’approvazione dell’Albo Nazionale ANAC dei membri delle commissioni di gara, è illegittima la nomina della commissione giudicatrice se il provvedimento della Stazione Appaltante è stato «adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale». Inoltre, la mera allegazione dei curricula dei commissari al provvedimento non costituisce «valida e sufficiente modalità di predeterminazione dei concreti criteri di trasparenza e competenza per la nomina dei commissari, o sostituire integralmente la motivazione delle scelte operate dalla stazione appaltante, la cui ragion d’essere deve essere comunque resa palese».

 Consulta qui il Tar Veneto, sentenza n. 431/2018

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