07 Maggio – CDS. L’impresa concorrente che dichiara il possesso di un requisito che in realtà non possiede deve essere esclusa e «la stazione appaltante può senz’altro accompagnare il provvedimento di esclusione dalla gara con l’escussione della cauzione. Senza dover spiegare nel dettaglio le motivazioni del provvedimento». Invero la cauzione «costituisce parte integrante dell’offerta e non mero elemento di corredo della stessa; sicché essa si pone come strumento di garanzia della serietà ed affidabilità dell’offerta che vincola le imprese partecipanti ad una gara pubblica all’osservanza dell’impegno assunto a rispettarne le regole, responsabilizzandole, mediante l’anticipata liquidazione dei danni subiti dall’amministrazione, in ordine alle dichiarazioni rese anche con riguardo al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura».

Consulta qui il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.2181/2018

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