10 Maggio 2018 – TAR. E’ illegittimo l’operato di un commissione di gara che ha concesso ad una impresa «in sede di soccorso istruttorio, un termine di cinque giorni “ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016” al fine di consentire la produzione della documentazione integrativa; e cioè un termine inferiore a quello di dieci giorni stabilito dalla suddetta disposizione normativa e non previsto dal disciplinare di gara, né giustificato da particolari emergenze». Invero, «tale riduzione del termine è illegittima per violazione del principio di massima partecipazione e per manifesta irragionevolezza, tenuto conto altresì del fatto che nella specie il dies quo e quello successivo erano giorni festivi, sì da ridursi in modo significativo e gravoso lo spazio di tempo concesso alla ditta per completare le formalità richieste».

 Consulta qui il Tar Campania, sentenza n.3067/2018

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