28 Maggio 2018 – TAR. Negli appalti pubblici, in applicazione del  principio di rotazione «non necessita di specifica motivazione l’opzione di escludere il precedente affidatario del servizio dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione».

Consulta qui il Tar Lazio, sentenza n. 56321/2108

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