05 Giugno 2018 – TAR. Nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa, è  illegittima l’aggiudicazione nel caso in cui la P.A. appaltante abbia adottato «criteri consistenti nella valutazione, per il 65%, dell’offerta economica e, per il residuo 35%, per il possesso di requisiti professionali a vario titolo (..) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto». In tal caso, infatti «non vi traccia è alcuna dei criteri, né qualitativi né quantitativi, di natura tecnica cui fa riferimento l’art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 da cui dipende la natura di offerta economicamente più vantaggiosa al fine di differenziarla dal criterio del minor prezzo».

Consulta qui il Tar Sardegna, sentenza n. 534/2018

 

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