18 Giugno – TAR. In caso di omessa indicazione dei costi della manodopera «è legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha disposto l’esclusione dalla gara (nella specie si trattava di una gara per l’affidamento del servizio di sorveglianza stradale), di una impresa che non ha precisato, separatamente, nella sua offerta, il costo della manodopera, così come espressamente previsto dalla lettera d’invito coerentemente con l’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, sull’obbligo di indicazione separata di tali costi».

Consulta qui il Tar Lazio, sentenza n.6540/2018

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