21 Giugno 2016 – TAR. Il responsabile unico del procedimento non può assumere anche le funzioni di direttore lavori e progettista per i opere di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, e per i progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 euro.

Consulta qui il Tar Friuli, sentenza n. 183/2018

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