28 Giungo 2018 – TAR. Nelle procedure di evidenza pubblica, il divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta non è eluso o violato quando la stazione appaltante richiede il dato relativo all’esperienza dell’offerente, quale elemento di valutazione da apprezzare da parte della commissione di gara, purché quest’ultimo non costituisca un elemento avulso dall’offerta tecnica, ma un indice di garanzia della successiva esecuzione del contratto.

Consulta qui il Tar Lazio Sez. I, sentenza n. 352/2018

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