05 Luglio 2018 – TAR. E’ illegittima l’aggiudicazione in favore della ditta che abbia  omesso di indicare gli oneri per la sicurezza e che, ciò nonostante, è stata ammessa al soccorso istruttorio. In tal caso, infatti «: a) il vizio inficiante l’offerta economica dell’aggiudicatario non è solo formale (l’omessa indicazione dettagliata nell’offerta economica dell’importo riconducibile agli oneri di sicurezza aziendali), ma è anche (e soprattutto) sostanziale (l’aver formulato un’offerta senza considerare, nell’indicazione del prezzo, gli oneri di sicurezza aziendale concretamente sostenuti); b) è precluso alla P.A. appaltante il ricorso al soccorso istruttorio; c) l’offerta de quo risulta priva di un elemento sostanziale (non meramente formale), non avendo il concorrente considerato il “peso reale” degli oneri di sicurezza aziendali concretamente sostenuti, quantificandoli soltanto successivamente in sede di verifica dell’anomalia; con la ulteriore conseguenza che l’offerta economica presenta profili di incertezza, perché al prezzo offerto (tramite l’indicazione del ribasso percentuale) dovrebbe essere aggiunta la quota (incerta e considerata dal concorrente soltanto ex post) pari ai “reali” costi di sicurezza aziendali».

Consulta qui il Tar Campania, sentenza n. 1017/2018

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