25 Luglio 2018 – ANAC. Nella gare di appalto, la dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico mediante DGUE «deve comprendere tutti i provvedimenti astrattamente idonei a costituire illecito professionale, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico, non avendo l’annotazione natura costitutiva». Infatti«non è configurabile, in capo all’impresa partecipante a una gara, alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, ma sussiste, come ribadito nelle linee guida Anac n. 6/2016, l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione».

Consulta qui la Delibera ANAC n.611/2018

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