11 Settembre 2018 – CONSIGLIO DI STATO. Nelle Pubbliche Amministrazioni «l’annullamento d’ufficio di un permesso a costruire, successivamente valutato come illegittimo, è possibile anche ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, ma deve essere adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, tenuto anche conto degli interessi dei privati coinvolti».

Qui Sentenza Cds Sez IV n.5277 del 07/09/2018

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