11 Settembre 2018 – TAR Nelle gare di appalto «la referenza bancaria costituisce uno strumento finalizzato a dimostrare se i requisiti economici sussistano ». Pertanto laddove la referenza prodotta dall’impresa concorrente «non si riveli idonea a questo scopo, perché quanto ivi attestato non sia ritenuto sufficiente dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima è tenuta a soccorrere l’impresa mediante l’ampio potere di regolarizzazione previsto dal codice dei contratti».

Qui Sentenza Cds Sez.III n.4810 del 03/08/2018

Lascia un commento