21 Settembre 2018 – ANAC.  “L’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia alla iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora  la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”. Questo è quanto sancito dall’Anac nella “Delibera numero 767 dello scorso 5 settembre  chiarendo la clausola del punto 7.1 del Bando – tipo n. 1, avente ad oggetto “l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, relativa ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara”,  precisando la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del Bando – tipo n. 1.

Consulta qui la Deliberazione n. 767 del 05/09/2018

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