10 Ottobre 2018 – TAR. È illegittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha escluso una ditta dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, facendo mero riferimento ad un precedente inadempimento contrattuale (in relazione al quale, peraltro, nella specie non risultava intervenuta risoluzione del presupposto rapporto negoziale; né applicazione di penali o sanzioni di alcun genere), “assolutizzandone” la rilevanza; in tal modo infatti è stato gravemente eluso l’obbligo di ostensione dell’apparato motivazionale che impone all’Amministrazione di dare contezza, pur nel perimetro dell’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del potere de quo: a) del carattere di “gravità” dell’inadempimento; b) e, con esso, della sua diretta incidenza sulla integrità ed affidabilità dell’operatore economico.

Consulta qui il TAR Lombardia n. 955 del 05/10/2018 

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