18 Ottobre 2018 TAR. Non sussiste un obbligo di esclusione automatica degli offerenti in situazione di conflitto di interessi «dato che siffatta esclusione non sarebbe giustificata nei casi in cui si potesse dimostrare che tale situazione non ha avuto alcuna incidenza sul loro comportamento nella procedura di gara, e non determina alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza tra gli offerenti». Diversamente «l’esclusione di un offerente in situazione di conflitto di interessi è indispensabile qualora non esista un rimedio più adeguato per evitare una qualsiasi violazione dei principi di parità di trattamento tra gli offerenti e di trasparenza»; infatti la Stazione Appaltante « è tenuta a vegliare sul rispetto, in ogni fase della procedura di gara d’appalto, del principio di parità di trattamento e di conseguenza della pari opportunità di tutti gli offerenti.

Consulta qui Tar Piemonte n.1100/2018

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