22 Ottobre 2018 – TAR. In caso di appalto c.d. «sotto soglia», l’operatore economico che l’anno precedente era risultato affidatario dello stesso servizio oggetto della gara d’appalto, avrebbe dovuto “saltare il primo affidamento successivo» in ragione della posizione di vantaggio acquisita rispetto agli altri concorrenti”. Quindi è illegittima l’eventuale aggiudicazione, senza alcuna specifica motivazione, nei confronti dell’aggiudicatario precedente, per violazione del principio di rotazione.

Consulta qui Tar Lazio n.535/2018

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