05 Novembre 2018 – TAR. “L’art. 95, comma 10, del codice appalti, prevede un obbligo legale inderogabile, a carico delle imprese partecipanti ad una pubblica gara, di indicare sempre nell’offerta economica gli oneri di sicurezza. E tanto a prescindere da una specifica indicazione in tal senso nella disciplina di gara, stante la capacità della norma primaria di eterointegrare la stessa lex specialis”. Inoltre, “al riguardo il soccorso istruttorio non è applicabile, a norma dell’art. 83 del Codice Appalti, per le incompletezze riguardanti tra l’altro proprio l’offerta economica”.

Consulta Qui TAR Lazio n.10492/2018

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