07 Novembre 2018 – TAR. Un corretto ed esaustivo regime pubblicitario del prolungamento dei termini per il deposito delle offerte è disposto dall’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, che prescrive la pubblicazione di bandi e avvisi sul profilo del committente e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’A.N.A.C.  Senza una corretta pubblicazione della proroga risulta leso il principio della par condicio tra i concorrenti, poiché si renderebbero tutte le concorrenti già iscritte consapevoli della possibilità di adeguare e/o modificare entro la nuova scadenza le offerte già presentate, ovvero consentirebbe ad altre imprese di inserirsi nella gara con la presentazione di proprie offerte nel nuovo termine.

Consulta qui TAR Lazio n.542

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