08 Novembre 2018 – TAR. Nell’aggiudicazione della gara rientra nell’ampio potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, la valutazione delle giustificazioni presentate dal soggetto tenuto a dimostrare che la propria offerta non è da considerarsi anomala. Tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto.

Consulta qui TAR Lazio n.10686/2018

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