04 Dicembre TAR. Gli affidamenti diretti in ragione del loro importo assai contenuto, non necessitano di un previo confronto comparativo tra più offerte, essendo attribuito al responsabile del procedimento il potere di procedere direttamente all’affidamento del servizio. Tali affidamenti, in ogni caso, non possono considerarsi del tutto esenti da sindacabilità, potendo nei loro confronti essere formulate censure di scorretto esercizio del potere amministrativo e di violazione di generali principi di trasparenza e imparzialità amministrativa. Infine, il ricorso ad una modalità di affidamento alternativa all’evidenza pubblica ordinaria è correlata non già al ricorrere di situazioni legittimanti speciali, bensì al rientrare l’affidamento in un ambito di valore di minimo importo .

Consulta qui TAR Toscana n. 1235/2018

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