07 Dicembre 2018 TAR. E’ illegittimo, per vizio di incompetenza, il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha revocato in autotutela, per asseriti motivi di pubblico interesse, gli atti di una gara di appalto, ove il provvedimento di secondo grado sia stato adottato dal R.U.P.; in tal caso, infatti, il soggetto che ha disposto la revoca in autotutela: a) avendo ricevuto una procura in materia di svolgimento delle procedure di gara da parte dell’Amministratore Delegato di RFI, ha adottato il provvedimento impugnato nella espressa qualità di R.U.P.; b) la medesima procura conferisce sì il potere di indire e svolgere gare di appalto, ma certamente senza esorbitare dai limiti prescritti dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che, all’art. 31 prevede che il R.U.P. “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”, e fra i compiti ivi assegnati (di impulso, istruttoria e proposta) non compaiono quelli legati all’adozione dell’atto finale della procedura specie se connotato da margini di discrezionalità, quali la revoca dell’intera gara suddivisa in tre lotti.

Consulta qui il TAR Lazio n.11781/2018

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