24 Dicembre 2018 TAR. Il Comune può rivolgersi a terzi, non essendo negozialmente obbligato nei confronti dei ricorrenti. Infatti, l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità dell’affidamento diretto per gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, sicché la libera possibilità di scelta dell’operatore per l’Ente priva gli eventuali ricorrenti di qualsivoglia interesse qualificato e differenziato, che non sia di mero fatto.

Consulta qui il TAR 1654/2018

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