12 Febbraio 2019 TAR. All’interno di un consorzio stabile, le singole imprese consorziate devono possedere individualmente i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, mentre i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria riguardano il consorzio ai sensi dell’art. 35.  L’art. 47, comma 2  prevede che “i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) – appunto, i consorzi stabili – e 46, comma 1 lettera f, al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto”. Il consorzio, quindi,  ha dignità di autonomo centro di imputazione di responsabilità e di decisione sotto il profilo della soggettività giuridica e dalle singole consorziate

Consulta qui il TAR Puglia n.226/2019

 

 

 

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