14 Febbraio 2019 TAR. L’art. 83, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l’iscrizione camerale quale requisito di idoneità professionale ed è necessario che vi debba essere congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, che si evince dal complesso di prestazioni in esso previste; tuttavia, la corrispondenza contenutistica non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in base ad una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

Consulta qui il TAR Calabria n.258/2019

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