25 Febbraio 2019 TAR. Nell’ambito di una gara telematica la sottoscrizione apposta in calce al contratto di avvalimento in forma “scansionata” (quindi non in “originale”) non determina l’invocata nullità – o a fortiori l’inesistenza – del contratto, con conseguenti effetti espulsivi, venendo in rilievo una scrittura privata per la cui validità è necessaria e sufficiente la forma scritta. Si tratta, invece, di mera irregolarità suscettibile di essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio posto che, nel caso di specie, non viene in rilievo un’ipotesi di difetto assoluto di sottoscrizione bensì, soltanto, una modalità di sottoscrizione che, tenuto anche conto dell’ulteriore documentazione prodotta dall’operatore, risulta comunque idonea a consentire la riferibilità all’impresa ausiliante, sul piano soggettivo, dell’accordo di avvalimento stipulato.

Consulta qui il TAR Calabria n.388/2019

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