22 Marzo 2019 TAR. Non è sufficiente, pertanto, la mera dimostrazione di caricamento di una domanda in bozza priva della trasmissione definitiva nei termini suffragata dal tentativo di contattare il supporto tecnico ma solo dopo la scadenza del termine nonché da tentativi di contatti telefoni non supportati da prova della loro effettuazione. Pertanto, non è illegittima la mancata accettazione dell’offerta in mancanza di elementi di prova che consentano di imputare all’Amministrazione malfunzionamenti del sistema informatico deputato alla ricezione della documentazione trasmessa dai candidati, né carenze istruttorie inerenti alle cause della mancata ricezione del portfolio dell’offerente.

Consulta qui il TAR Trentino n.50/2019

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