27 Marzo 2019 CDS.  Nelle gare pubbliche, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha carattere sanzionatorio e, per oggetto, la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La verifica, infatti,  mira, in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dalla Pubblica amministrazione. Quindi,  il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta; la valutazione di congruità deve essere, perciò, globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono.

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