29 Marzo 2019 TRGA. Qualora l’Agenzia delle Entrate, su specifica richiesta di conferma da parte della Stazione appaltante, attesti a carico del concorrente violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la SUA non ha altra possibilità che escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione. Per quanto attiene alla doglianza di omessa comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara, va osservato che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, l’esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attendendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l’interessato è già necessariamente a conoscenza.

Consulta qui il TRGA Bolzano n.71/2019

Lascia un commento