26 Aprile 2019 TAR.  Alle giustificazioni delle offerte anomale  si applicano le regole generali che disciplinano l’autotutela e il rinnovo procedimentale. Tuttavia,  la rimodulazione delle voci di fattori di costo in sede di rinnovo della valutazione della anomalia non deve comportare una inammissibile modificazione della offerta. Occorre, infatti, distinguere l’offerta che ha natura negoziale (sostanziandosi nella proposta di un certo prezzo e di un certo contenuto tecnico della prestazione promessa) dalle relative giustificazioni consistono in dichiarazioni di scienza, le quali sono sempre modificabili con il limite della radicale alterazione dell’equilibrio economico inizialmente prospettato mediante diversa allocazione di rilevanti voci di costo .

Consulta qui il TAR Toscana n.574/2019

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