06 Maggio 2019 TAR. Il divieto di avvalimento per l’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori ambientali di cui all’art.89 co.10 D.Lgs. n.50/2016 non può estendersi analogicamente anche al subappalto, in quanto eccezione al principio generale tendente a garantire la massima partecipazione possibile alle procedure di affidamento delle commesse pubbliche.  Il divieto di avvalimento è riconducibile all’esigenza di assicurare ed imporre l’erogazione di taluni servizi altamente specializzati e di peculiare interesse pubblico ad opera esclusivamente e direttamente di imprese specializzate nel settore. Circostanza questa, infatti, ricorrente in caso di erogazione del servizio da parte dell’impresa concorrente (se specializzata) o da parte dell’impresa subappaltatrice (perché specializzata) ed, in linea di principio, non sussistente, invece, in caso di avvalimento (operativo), dal momento che l’impresa ausiliaria (specializzata) non eroga direttamente il servizio, ma si limita soltanto a mettere a disposizione dell’impresa beneficiaria (non specializzata) un proprio ramo di azienda all’uopo deputato. Se, dunque, nell’avvalimento l’impresa specializzata (ossia l’ausiliaria) non eroga il servizio, a differenza di quanto avviene in caso di subappalto, è evidente la ragione per la quale il legislatore abbia limitato soltanto all’avvalimento (ossia alla prima ipotesi) il divieto di cui all’art.89 co.10 D.Lgs. n.50/2016.

Consulta qui il TAR Sicilia n.942/2019

Lascia un commento